Il nostro assistito A. G. C. H., cittadino colombiano, scappato dal suo Paese di origine con sua moglie e le sue due figlie per le continue minacce ricevute durante il tragitto per recarsi a lavoro che portava a condizioni di timore per la sua incolumità, è stato riconosciuto titolare di protezione speciale ai sensi dell’art. 32,comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e s.m.i. con provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Roma in data 10/06/2022.
Secondo la Commissione, infatti, “nel caso di specie, esistono fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così come sancito al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell’art. 19 del D. Lgs. 86/1998 e ss.mm.ii., in quanto dalla comparazione tra la situazione che il richiedente viveva in Colombia, tenuto conto della radicata presenza di criminalità comune e dove credibilmente egli viveva in condizioni di timore per la propria incolumità a causa
della situazione di insicurezza delle zone nelle quali si spostava per lavoro, e quella che egli vive in Italia dove, pur essendosi stabilito da pochi mesi, ha svolto diverse attività lavorative e sta attualmente lavorando , dove sta apprendendo la lingua, come evidente dal livello di comprensione dimostrato durante l’audizione e dove le sue figlie stanno andando a scuola, risulta “un’ effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa” (cfr.Cass. n. 4455/2018; Cass. 24413/2021)”.