Il Tribunale ordina al Comune di Pomezia di procedere all’iscrizione anagrafica del richiedente asilo!

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso d’urgenza ex 700 c.p.c. della Clinica in cui si chiedeva di dichiarare illegittimo il rifiuto di iscrizione anagrafica di un assistito richiedente asilo da parte dell’amministrazione comunale, motivata in base alle norme introdotte dal Dl. 113/2018. 

Il Tribunale ha riconosciuto che la riforma del 2018 non ha fatto venire meno il diritto – costituzionalmente garantito – di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma solo la procedura semplificata precedentemente prevista di cui all’art. 5-bis D.lgs. 142/15.

Il giudice afferma che «il permesso di soggiorno per richiedenti asilo ( né altre tipologie di permesso di soggiorno) […] non è stato mai “titolo” per l’iscrizione anagrafica», in quanto nell’ordinamento italiano «non si rinvengono titoli che di per se stessi legittimino l’iscrizione, che avviene all’esito di un procedimento amministrativo, regolamentato dal Dpr 223/89 ,richiamato dall’art. 4 , comma I bis d.lvo 142, ovvero la dichiarazione all’ufficiale della stato civile, con la quale l’interessato dà atto della propria permanenza in un certo luogo e dell’intenzione di abitarvi stabilmente e del successivo accertamento della corrispondenza alla realtà di siffatta dichiarazione».

Per queste ragioni, il Tribunale ordina al Comune di Pomezia di procedere all’iscrizione anagrafica del ricorrente, regolarmente soggiornate sul territorio perché titolare del permesso di soggiorno per richiedenti asilo.

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Due buone notizie!

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto a una donna nigeriana, vittima di tratta e di mutilazioni genitali, lo status di rifugiata e ha condannato l’amministrazione resistente al pagamento di Euro 600 ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Confermando la consolidata giurisprudenza del Tribunale di Roma, il giudice riconosce che la pratica della mutilazione genitale femminile è un atto persecutorio, gravemente lesivo della integrità fisica e della salute della persona, dati gli enormi danni, fisici e morali, alla stessa correlati. La pratica delle MGF integra la fattispecie degli atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale (quello femminile) e costituisce il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251.

Il giudice, anche a seguito del colloquio della richiedente con un ente antitratta, ha ritenuto che la ricorrente sia stata con tutta evidenza vittima di tratta, «sussistendo tutti gli indicatori relativi a tale fenomeno: la zona di provenienza, la giovane età, nucleo familiare fragile, il viaggio, per il quale ha contratto un debito elevato , il rito juju, come fattore di controllo e coercizione, l’allontanamento dal centro di accoglienza, la prostituzione forzata in Italia». E’ opportuno evidenziare come la stessa Commissione abbia rilevato «importanti indicatori di tratta», ma ciononostante abbia escluso la protezione, ritenendo la vicenda narrata dall’istante «generica e poco verosimile, e pertanto non tale da poter configurare un fondato timore di persecuzione».

Il giudice afferma che – costituendo  una grave forma di persecuzione legato all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, il genere femminile – la tratta a fini di sfruttamento sessuale da diritto al riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’art 7 del d.lvo n. 251/07.

Si segnala, infine, la condanna per lite temeraria dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. La Commissione Territoriale ha infatti resistito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, che appariva invece manifestamente fondata, anche alla luce del certificato medico attestante le MGF depositato unitamente al ricorso.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto a M., assistito della Clinica di nazionalità maliana, la protezione sussidiaria alla luce della particolare gravità della situazione del paese di origine del ricorrente, di recente aggravatasi.

Il Tribunale ricorda l’onere del giudice di non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma di verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010), avvalendosi dei poteri officiosi d’indagine ex art. 8 D.lgs n. 25 del 2008.

Il giudice afferma che il «concetto di “conflitto locale”, di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi». 

Tenuto conto della situazione ricavata dalle fonti consultate, il giudice ritiene dimostratato «il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona» in Mali. Tale accertamento esime quindi il richiedente «dal fornire prova del rischio specifico che il ricorrente correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza (v. Sentenza CGUE, 17 febbraio 2009, C-465/07, caso Elgafaji)».

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Il Tribunale ordina la liberazione d’urgenza di una donna nigeriana trattenuta al Centro per i rimpatri di Roma

Su ricorso d’urgenza ex 700 cpc presentato dalla Clinica il 21/11/2019, il Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento cautelare inaudita altera parte con cui dichiara illegittimo il trattenimento disposto nei confronti di una cittadina nigeriana, assistita della Clinica, a cui era stato di fatto impedito di presentare una domanda di protezione internazionale reiterata fondata su nuovi elementi.

Il Tribunale ha ordinato quindi l’immediata cessazione della misura limitativa della libertà personale e ha ordinato alla Questura di ricevere la domanda di asilo.

Il giudice ha riconosciuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Sotto il primo profilo, il giudice ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione delle seguenti norme: art. 3 del dpr 21/2015, artt. 26 e 29-bis del D.lgs. 25/2008, e art. 6 del D.lgs 142/2015 da cui deriva una violazione dell’art. 13 della Costituzione. 

In merito al periculum in mora, il giudice ha osservato che il protrarsi dell’illegittima privazione della libertà personale avrebbe prodotto effetti per tutto il tempo necessario all’instaurazione del contraddittorio; ma soprattutto, che l’eventuale rimpatrio avrebbe vanificato il diritto della ricorrente a formalizzare una nuova domanda di protezione alla luce dei nuovi elementi che intende portare all’attenzione della Commissione.

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Aggiornamento sui risultati delle attività di tutela dei diritti svolto dalla Clinica negli ultimi mesi

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato ad alcune donne nigeriane vittime di tratta e di mgf. In due casi il Tribunale ha ritenuto che la commissione territoriale, che si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, abbia resistito con colpa grave e la ha condannata ex art. 96 cpc (“lite temeraria”) al pagamento di 600 Euro in favore della ricorrente.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione sussidiaria a una donna nigeriana per il rischio di trattamenti inumani e degradanti nel paese di origine a causa di un retaggio culturale che vede la donna relegata a una condizione di inferiorità, e di conseguenza, a subire soprusi e sfruttamenti ignobili.

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc per una donna nigeriana, vittima di tratta e di mgf, la quale aveva presentato domanda reiterata durante il trattenimento che la questura aveva dichiarata inammissibile.

Il Tribunale di Roma ha anche accolto due ricorsi ex art. 700 per titolari di status di rifugiato ai quali la questura non rilasciava il permesso di soggiorno perché non riteneva valida la residenza virtuale in Via Modesta Valenti.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un richiedente maliano per la gravità della situazione del paese di origine.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto di un richiedente nigeriano al permesso di soggiorno per motivi umanitari per le torture subite in Libia che necessitano di totale riabilitazione.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto di un richiedente cinese, di religione cristiana, al permesso di soggiorno per motivi umanitari perché “potrebbe essere esposto a rischi di persecuzione qualora tornasse nel paese di origine, rischi tuttavia di moderata intensità, date le modalità di repressione attuate dalle autorità locali avverso le forme di proselitismo di religioni diverse da quelle approvate che non si sostanziano in trattamenti inumani e degradanti ma in persecuzioni di intensità ridotta”.

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“La Libia dei Campi: Storie dalla Frontiera d’Europa” – Lezione inaugurale del corso di Clinica 2019-2020

Intervengono:

Francesca Mannocchi, giornalista e autrice di “Io Khaled vendo uomini e sono innocente”

Maurizio Veglio, avvocato e autore di “L’attualità del male. La Libia dei “lager” è verità processuale”.

8 ottobre 2019 – ore 14.15 – Aula 1.02 – Dipartimento di Giurisprudenza – via Ostiense 139, Roma

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Accolti due ricorsi d’urgenza della Clinica!

Il Tribunale di Roma ha accolto i due ricorsi d’urgenza ex 700 c.p.c. presentati dalla Clinica in cui si contestava la prassi della Questura di Roma di non accettare le domande di rinnovo del pds relativo allo status di rifugiato in assenza di una residenza effettiva. Il Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità della prassi e ha ordinato alla Questura di procedere al rinnovo sulla base della mera “residenza virtuale”, riconoscendo inoltre i motivi di urgenza addotti dai ricorrenti.

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Aggiornamenti

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione sussidiaria a M. D., cittadino del Mali assistito dalla Clinica legale. Il ricorso è stato predisposto dagli studenti e dalle studentesse della Clinica sotto la supervisione degli avvocati.

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Una buona notizia

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione sussidiaria a una donna cinese assistita dagli studenti, sotto la supervisione degli avvocati della Clinica.

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FATTI O DIRITTO? I ricorsi per Cassazione nei procedimenti sulla Protezione Internazionale

La Clinica Legale del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza presenta

FATTI O DIRITTO?
I ricorsi per Cassazione nei procedimenti sulla Protezione Internazionale

Giulia Perin
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.)

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2018, ORE 14.15 AULA 1.02, ED. TOMMASEO, I PIANO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE VIA OSTIENSE 139, ROMA

Locandina

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IL DISEGNO DI LEGGE “PILLON” DAL PUNTO DI VISTA DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Nell’ambito del corso di FILOSOFIA DEL DIRITTO (A/D Enrica Rigo)

Intervengono

MARIA ROSARIA MARELLA, Università degli Studi di Perugia

TATIANA MONTELLA, Clinica Legale dell’Immigrazione e della Cittadinanza Università Roma Tre

Martedì 20 Novembre 2018, Ore 12.00, Aula 1

Dipartimento di Giurisprudenza, via ostiense 159.

CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE UN IMPEGNO PER L’UNIVERSITA’!

locandina

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