“Migranti e diritti nella pandemia”

Martedì 20 ottobre, alle ore 14.15, nel giardino della Casa delle Donne Lucha y Siesta, in via Lucio Sestio 10, 

la Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza e la Casa delle Donne Lucha y Siesta organizzano la lezione inaugurale del corso di Clinica legale (a.a. 2020-2021).

Intervengono:

Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale 

Mariam al Ghewazi, attivista e mediatrice intellettuale

Introduce e modera:

Carlo Caprioglio, Università degli studi Roma Tre

 

 

 

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SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI CLINICA DEL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA CITTADINANZA – A.A. 2020-2021

Il corso (I semestre – 7 CFU) propone un inquadramento teorico-critico delle politiche e della normativa, italiana e sovranazionale, che regolano il fenomeno migratorio e un’introduzione ai principali istituti di diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale. Il corso si arricchisce inoltre della partecipazione di avvocati, studiosi, giornalisti ed esperti con l’intento di offrire un approccio multidisciplinare, aderente alla realtà concreta dei fenomeni studiati, e un’esperienza didattica dinamica e vivace.

Alle lezioni si affiancano le attività pratiche attraverso uno sportello di orientamento ai diritti aperto al pubblico in cui gli studenti e le studentesse possono conoscere e fare esperienza del diritto attraverso la pratica, lavorando su casi reali e sotto la supervisione di avvocati esperti in diritto dell’immigrazione.

Per l’a.a. 2020-2021, lo Sportello si terrà nel rispetto delle norme di sicurezza a Garbatella, nei locali dell’Agenzia Diritti, in collaborazione con il Municipio VIII. Per garantire agli studenti e alle studentesse di svolgere le attività pratiche nel rispetto delle misure di sicurezza, quest’anno è previsto un numero massimo di iscritti. La selezione avverrà esclusivamente sulla base dell’anno di immatricolazione, dando precedenza a chi è più in là con il percorso di studi (es. 4 e 5 anno).

Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Per iscriversi, inviare una mail a: carlo.caprioglio@uniroma3.it

 
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Una buona notizia

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un assistito della Clinica di nazionalità maliana. Il ricorso è stato predisposto dagli studenti e dalle studentesse della clinica sotto la supervisione e il coordinamento degli avvocati.

La Commissione territoriale aveva relegato le motivazioni addotte dal richiedente alla sfera privata e familiare, ritenendole quindi estranee alla protezione internazionale. La Commissione aveva inoltre ritenuto il paese di provenienza sicuro in quanto non  interessato da fenomeni di violenza generalizzata.

Il Tribunale ha invece ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria con riferimento all’ipotesi di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, disciplinata dall’art. 14 d.lgs n. 251 del 2007, stante la particolare gravità della situazione del Paese di origine del ricorrente. Facendo lev sulle più accreditate fonti internazionali, la giudice ha considerato il Mali un contesto caratterizzato da violenza generalizzata, aggravatasi per di più negli ultimi mesi e in continuo peggioramento, che coinvolge in particolare anche la regione in cui si trova il villaggio natale del ricorrente.

Alla luce della particolare vicenda del ricorrente, il Tribunale si sofferma anche sull’eventuale possibilità di fare rientro in un diverso Paese, di origine del padre, valutando tale ipotesi alla luce del percorso di vita e dell’integrazione sociale raggiunta dall’interessato in Italia. La giudice analizza tale ipotesi alla luce secondo i canoni interpretativi offerti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4455 del 2018, e in particolare rispetto all’effettivo godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, tutelati dall’art. 2 Cost, statuendo che: «anche ove si valutasse la domanda di protezione del sig. con riferimento alla situazione del Paese paterno, andrebbe comunque assicurata l’accoglienza del ricorrente, nel rispetto dei doveri sanciti dall’art. 10 Cost., nella forma della protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d.l. 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni nella legge n. 132 del 2018, avendo egli proposto domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore di tali modifiche (vedi Cass. S.U. n. 29460 del 2019)»

Leggi l’ordinanza

 

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IUS MIGRANDI. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia

di Monia Giovannetti e Nazzarena Zorzella

Lo ius migrandi, da secoli riconosciuto come diritto naturale universale e contemplato tra i più importanti principi del diritto internazionale, rivela la sua parziale compiutezza nell’asimmetria esistente tra il riconoscimento di un diritto di emigrare e i limiti imposti all’immigrazione. Questa discrasia, da tempo al centro del dibattito filosofico, giuridico e politico, discende in primo luogo dalla discrezionalità con la quale i singoli Stati gestiscono i flussi migratori e definiscono le politiche sull’immigrazione e l’asilo.
La pubblicazione, nata per celebrare i 20 anni di vita della rivista «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza» per iniziativa di ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) e Magistratura democratica, ripercorre la legislazione e le politiche sull’immigrazione in Italia negli ultimi 30 anni. L’analisi diacronica svolta in questo volume al quale hanno contribuito una cinquantina di autori appartenenti a diverse discipline, giuridiche e non solo, ci permette, da un lato, di riconoscere le costanti insite negli strumenti tecnico-giuridici adottati per governare il fenomeno dell’immigrazione e dall’altra di soffermarsi a riflettere su come garantire oggi il «diritto di avere diritti».
Attraverso il tema dello ius migrandi, sviluppato lungo le cinque dorsali tematiche in cui si articola l’intera pubblicazione, sono stati analizzati, da un lato, gli effetti sulla condizione dei migranti conseguenti all’esponenziale politicizzazione del fenomeno immigrazione che ha alimentato la retorica pubblica traducendosi in politiche di esclusione e “disprezzo per il diritto”, e dall’altro lato, la necessità di rivendicare la forza stessa dei diritti universali e indivisibili, in difesa non solo dei migranti ma dell’identità civile e democratica dei nostri ordinamenti.

Il testo è liberamente scaricabile qui 

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Accolti altri due ricorsi della Clinica in tema di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

La sezione specializzata del Tribunale di Roma ha accolto due ricorsi d’urgenza ex 700 c.p.c. in tema di iscrizione anagrafica nella popolazione residente del Comune di Roma di due richiedenti asilo, assistiti dalla Clinica. Il Tribunale conferma quindi l’orientamento assunto in precedenza in diverse decisioni – di cui la prima a seguito di un ricorso d’urgenza della Clinica – e un’interpretazione diffusa nei Tribunali di merito italiani.

Secondo la giudice di Roma, l’unica interpretazione ammissibile dell’art. 13 del d.l. 113/18 (c.d. Decreto sicurezza), che lo renda coerente con i dettami costituzionali, è quella per cui la «norma, nel prevedere che il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 e dell’art. 6 , comma 7 del d.lvo 25 luglio 1988 n. 286”, abbia abrogato la procedura semplificata di iscrizione di cui all’art. 5 bis, senza incidere sul diritto ad iscriversi».

La mancata iscrizione anagrafica nel comune di residenza, infatti, si legge, «preclude l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale» con il rischio di «arrecare pregiudizio al diritto fondamentale alla salute (non potendosi affermare che l’accesso alla medicina di urgenza – garantito a tutti gli stranieri comunque presenti sul territorio – possa essere equiparato alle prestazioni offerte con maggiore continuità da un medico curante, nel caso di persona affetta da più malattie croniche)». Inoltre, ricorda la giudice di Roma, «l’iscrizione anagrafica condiziona un’ampia serie di facoltà tutte esplicative di diritti della persona», tra cui l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, la richiesta di un numero di partita I.V.A., la determinazione del valore ISEE per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate, la decorrenza del termine per la concessione della cittadinanza italiana e per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché il rilascio della patente di guida.

Per queste ragioni, in entrambi i casi, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina a Roma Capitale di procedere alla iscrizione della ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Roma.

Clicca qui per leggere le ordinanze: 1 e 2

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AVVISO IMPORTANTE PER LE/GLI UTENTI DELLA CLINICA

A causa della diffusione del virus Covid-19, il governo ha adottato diverse misure tra cui la sospensione di alcuni procedimenti burocratici e giurisdizionali che riguardano le persone migranti. Questo provvedimento potrebbe comportare interruzioni e ritardi nei procedimenti in materia di protezione internazionale, di rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno, di ricongiungimento familiare e di cittadinanza. Inoltre, è possibile che alcuni uffici della pubblica amministrazione che offrono servizi destinati anche o esclusivamente alle persone migranti siano chiusi al pubblico.

Purtroppo, anche lo Sportello Legale della Clinica ha dovuto chiudere e non siamo in grado di indicare una data certa per la riapertura. La Clinica resta comunque in funzione e chi ha bisogno di informazioni riguardo alla propria situazione individuale o di assistenza legale urgente può contattarci:

  • via FB, scrivendo un messaggio privato al profilo “LegalClinic RomaTre”.
  • via mail, all’indirizzo lawclinic@uniroma3.it

 

IMPORTANT NOTICE TO THE CLIENTS OF THE CLINIC:

Due to the spread of the Covid-19 virus, the government has taken a number of measures including the suspension of a number of bureaucratic and judicial proceedings that involves migrant people. These measures might lead to postponements and delays in proceedings concerning international protection, renewal/release of residence permits, family reunification and citizenship. It is also possible that the offices of public administration that offer services to migrant people may be closed to the public.

Unfortunately, the Clinic’s Front Office had also to close and we are not able to indicate a certain date for the reopening. However, the Clinic remains in operation and if you want information about your individual situation or need urgent legal assistance, please contact us:

1) you can send a private message on FB to the ‘LegalClinic RomaTre’

2) you can send an email to lawclinic@uniroma3.it

 

AVIS IMPORTANT POUR LES ASSISTÉS DE LA CLINIQUE:

En raison de la propagation du virus Covid-19, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment la suspension de certaines procédures bureaucratiques et judiciaires concernant les migrants. Cette mesure pourrait entraîner des interruption et des retards dans les procédures concernant la protection internationale, le renouvellement/la délivrance des permis de séjour, le réunification familiale et la citoyenneté. En outre, il est possible que certains bureaux de l’administration publique offrant des services également ou exclusivement aux personnes migrantes soient fermés au public.

Malheureusement, le guichet d’information juridique de la Clinica a également dû fermer et nous ne sommes pas en mesure d’indiquer une date précise pour la réouverture. Toutefois, la Clinica reste en activité et si vous souhaitez recevoir des informations sur votre situation personnelle ou si vous avez besoin d’une assistance juridique urgente, veuillez nous contacter:

1) via FB, en écrivant un message privé au profil «LegalClinic RomaTre».

2) par courrier électronique, à l’adresse lawclinic@uniroma3.it.

 

AVISO IMPORTANTE PARA LOS/LAS USUARIOS DE LA CLÍNICA:

Debido a la propagación del virus Covid-19, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas, entre ellas la suspensión de algunos trámites burocráticos y judiciales relacionados con personas migrantes. Esta medida podría provocar interrupciones y retrasos en los procedimientos relativos a la protección internacional, la renovación/entrega de los permisos de residencia, de reunificación familiar y de ciudadanía. Además, es posible que algunas oficinas de la administración pública que ofrecen servicios también o exclusivamente a personas migrantes estén cerradas al público.

Lamentablemente, el Ventanilla de Asistencia Legal de la Clínica también ha tenido que cerrar y no podemos indicar una fecha determinada para la reapertura. Sin embargo, la Clínica sigue funcionando y, si desea información con referencia a su situación individual o necesita asistencia legal urgente, por favor contáctenos:

1) puedes enviar un mensaje privado en FB a “LegalClinic RomaTre”

2) puedes enviar un correo electrónico a lawclinic@uniroma3.it

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Esternalizzazione delle frontiere: pratiche di detenzione e negazione del diritto d’asilo.

25-26 febbraio 2020 – Convegno internazionale a Lagos organizzato da ASGi, con il patrocino del Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre e della Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza. 

Vai al programma completo

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Aggiornamenti

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc proposto per un nostro assistito, già ricorrente avverso un provvedimento di trasferimento ai sensi del regolamento Dublino, al quale la questura di Roma rifiutava di rilasciare il permesso di soggiorno in attesa della decisione sull’istanza cautelare formulata nel ricorso.

Leggi l’ordinanza

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Aggiornamento

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un richiedente asilo nigeriano assistito dalla Clinica. 

Il giudice ritiene sussistente un pericolo di danno grave, in particolare, in considerazione dell’omosessualità e della religione cristiana  professata dal ricorrente, in un contesto del Paese ove l’omosessualità è ancora considerata un reato e sono sempre crescenti gli scontri tra cristiani e musulmani.

Il giudice adempie inoltre all’onere d’indagine, esercitando i poteri officiosi ex art. 8 D. Lgs. n. 25 del 2008, al fine di verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro.

Tale indagine porta il giudice a concludere che la situazione di instabilità e di violenza diffusa coinvolge praticamente tutto il paese (Nigeria), dimostrando il serio rischio per l’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona. 

Per tali motivi, il giudice riconosce al ricorrente la protezione internazionale sussidiaria, fondata sulla particolare gravità della situazione del paese di origine, sia in ordine alla situazione personale e specifica dello stesso.

 

 

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Il Tribunale ordina al Comune di Pomezia di procedere all’iscrizione anagrafica del richiedente asilo!

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso d’urgenza ex 700 c.p.c. della Clinica in cui si chiedeva di dichiarare illegittimo il rifiuto di iscrizione anagrafica di un assistito richiedente asilo da parte dell’amministrazione comunale, motivata in base alle norme introdotte dal Dl. 113/2018. 

Il Tribunale ha riconosciuto che la riforma del 2018 non ha fatto venire meno il diritto – costituzionalmente garantito – di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma solo la procedura semplificata precedentemente prevista di cui all’art. 5-bis D.lgs. 142/15.

Il giudice afferma che «il permesso di soggiorno per richiedenti asilo ( né altre tipologie di permesso di soggiorno) […] non è stato mai “titolo” per l’iscrizione anagrafica», in quanto nell’ordinamento italiano «non si rinvengono titoli che di per se stessi legittimino l’iscrizione, che avviene all’esito di un procedimento amministrativo, regolamentato dal Dpr 223/89 ,richiamato dall’art. 4 , comma I bis d.lvo 142, ovvero la dichiarazione all’ufficiale della stato civile, con la quale l’interessato dà atto della propria permanenza in un certo luogo e dell’intenzione di abitarvi stabilmente e del successivo accertamento della corrispondenza alla realtà di siffatta dichiarazione».

Per queste ragioni, il Tribunale ordina al Comune di Pomezia di procedere all’iscrizione anagrafica del ricorrente, regolarmente soggiornate sul territorio perché titolare del permesso di soggiorno per richiedenti asilo.

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