Ruolo e Apporto dei Corsi di Cliniche legali attivi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre – A.A. 2011-2014
1) Corsi Attivati
– CLINICA DEL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA CITTADINANZA (attivazione A.A. 2012-2013)
– CLINICA LEGALE IN DIRITTO DEI MINORI (attivazione A.A. 2013-2014)
– CLINICA LEGALE IN DIRITTO DEI RISPARMIATORI E RICORSO ALL’ARBITRO BANCARIO (attivazione A.A. 2014-2015)
– CLINICA LEGALE HUMAN RIGHTS GUARANTEES IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM (attivazione A.A. 2014-2015)
In precedenza tutti i corsi di clinica legale, ad oggi riconosciuti come corsi opzionali da 7 CFU, sono stati svolti in via sperimentale come attività didattiche formative da 3 CFU.
Obiettivo dei corsi di clinica legale è fornire agli studenti una formazione che coniughi teoria e pratica del diritto, secondo una metodologia che, nell’esperienza consolidata delle cliniche legali delle law school statunitensi, viene indicata come learning by doing, ma che già nella metà degli anni ’30 Carnelutti indicava come il “saper fare”: un complemento indispensabile al sapere del giurista.
Le Cliniche del diritto sono corsi opzionali a frequenza obbligatoria.
La metodologia adottata nelle lezioni seminariali è orientata a coinvolgere gli studenti nella soluzione di casi reali selezionati dagli Sportelli o comunque da casi reali-pilota.
Dopo una sessione introduttiva intesa a dotare gli studenti delle nozioni fondamentali circa la legislazione propria della materia, gli incontri si svolgono secondo la seguente metodologia:
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presentazione dei casi selezionati
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discussione della strategia processuale e delle misure alternative
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studio della normativa
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ricerca e analisi della giurisprudenza, nazionale e internazionale
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preparazione dell’atto giudiziario o dell’istanza (nonché parere, strategia processuale, etc.)
Il modulo ha l’obbiettivo di facilitare il contatto diretto degli studenti con gli utenti, al fine di offrire ai primi la possibilità di seguire un caso fin dall’individuazione della problematica giuridica rilevante.
Ogni attività degli studenti è svolta sotto la guida del docente.
Durante il tirocinio pratico presso lo sportello di orientamento ai diritti, gli studenti hanno la possibilità di fare esperienza diretta nei seguenti ambiti: informazione e orientamento ai diritti; informazione e orientamento sulle procedure processuali e amministrative (compreso l’Arbitro Bancario e Finanziario).
Coerentemente con il regolamento didattico della facoltà, il corso di clinica del diritto prevede un impegno degli studenti corrispondente a 7 crediti formativi, per un totale di 175 ore che comprendono, oltre alla frequenza del corso, lo studio individuale.
Finanziamenti
- Progetto “Legal clinic development on University Roma Tre, Law Faculty” finanziato dalla Foundation Open Society Institute – responsabile prof.ssa Enrica Rigo – € 32.500,00 (2011-2012)
- Grant Agreement n. JUST/2010/FRAC/AG/1120 – 30-CE- 0377141/00-10 (Minor rights – access to justice for children at risk of social exclusion). Responsabile prof.ssa Enrica Rigo, euro 27.500 (gennaio-dicembre 2011)
- Progetto “Clinica Legale in diritto dei minori” finanziato da Save the children Italia onlus – responsabile prof. Ettore Battelli – € 9.900,00 (marzo 2012 – luglio 2012)
- Progetto Grant Number JUST/2011/FRAC/AG/2765 CLAIM (Child Law: Action for an Innovative Methodology), finanziato da European Commission (dicembre 2012 – novembre 2014)– responsabile prof. Ettore Battelli – € 81.352,10 (2012-2014)
- Progetto Grant Number OR2013-08161 con FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE for “Observatory on the judicial review of migrants’ rights” – responsabile prof.ssa Enrica Rigo – € 25.000,00 (2013-2014)
- Progetto con “Fondazione Charlemagne” per il “Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti” servizio di consulenza legale rivolto ai migranti e richiedenti asilo – responsabile prof.ssa Enrica Rigo – €12.900,00 (2013)
- Progetto di ricerca “Terra Giusta”- Fondazione per il Sud, Peretti, Charlemagne, Open Society – responsabile prof.ssa Enrica Rigo – € 7.030,00 (2014)
- Progetto con “Fondazione Charlemagne” per il “Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti” servizio di consulenza legale rivolto ai migranti e richiedenti asilo – responsabile prof.ssa Enrica Rigo – €20.500,00 (2014-2015)
- Progetto “Transnational Listing Project” per la Clinica Legale “Human Rights Guarantees in the Fight Against Terrorism” – VU University of Amsterdam – responsabile dott.ssa Alice Riccardi – €7.000 (2014-2015)
- Progetto “Effettività della difesa” finanziato dalla Open Society – responsabile prof.ssa Enrica Rigo – $ 24.500 (2015 – 2016)
11.Progetto “Osservatorio del Giudice di Pace” finanziato da Open Society – responsabile prof.ssa Enrica Rigo – $ 24.500 (2015 – 2016)
12. Progetto “Accesso alla giustizia” finanziato dalla Fondazione Charlemagne – responsabile prof.ssa Enrica Rigo – € 70.000 (2016 – 2017).
Assegni di Ricerca
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“Diritti minori. L’accesso alla giustizia per i minori a rischio di esclusione sociale – minor rights. Access to justice for children at risk of social exclusion” (01.02.2011-31.01.2012) Fondi GRANT – European Commission (Referente Enrica Rigo)
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“Un diritto a misura di minore. Esperienze e modelli a confronto” (01.06.2013 – 31.05.2014) Fondi GRANT – European Commission (Referente Ettore Battelli)
Borse di Studio
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n. 5 borse di studio, per lo svolgimento di attività di studio nell’ambito del progetto finanziato “Legal clinic” per il servizio di consulenza legale rivolto ai migranti e richiedenti asilo, su fondi messi a disposizione da “Open Society Justice Initiative” (gennaio 2012)
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n. 3 borse di studio, per lo svolgimento di attività di studio nell’ambito del progetto finanziato “Legal clinic” sul “monitoraggio dei diritti dell’infanzia a rischio”, su fondi messi a disposizione da “Save the children Italia. Onlus” (marzo 2012)
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n. 6 borse di studio, per lo svolgimento di attività di studio destinata alla formazione scientifica dei vincitori nello svolgimento di attività nell’ambito del progetto finanziato “Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti” per il servizio di consulenza legale rivolto ai migranti e richiedenti asilo”, su fondi erogati da “Fondazione Charlemagne”(febbraio 2013)
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n. 4 borse di studio destinate allo svolgimento di attività nell’ambito del progetto finanziato “Osservatorio sulla giurisdizione del Giudice di Pace” Fondi: FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE (FOSi) (gennaio 2014)
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n. 4 borse di studio, per lo svolgimento di attività di studio destinata alla formazione scientifica dei vincitori nello svolgimento di attività nell’ambito del progetto finanziato “Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti” per il servizio di consulenza legale rivolto ai migranti e richiedenti asilo”, su fondi erogati da “Fondazione Charlemagne”(Ottobre 2014)
2) Situazione Normativa sul Rapporto tra Università e Accesso alla Professione Forense
La legge 31 dicembre 2012, n. 247 ( “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), in vigore dal 2 febbraio 2013, riforma organicamente la disciplina della professione forense. Il provvedimento contiene numerosi rinvii a regolamenti di attuazione.
Tra le norme direttamente applicabili – e che dunque non richiedono l’emanazione di regolamenti – rientrano quelle riguardanti gli accordi tra Università e ordini forensi (art. 40) e il tirocinio (art. 41), così come confermato anche nel Parere dell’Ufficio legislativo del MIUR, trasmesso tramite mail a firma del dr. Cosimo Ferri del 26 maggio 2014.
L’immediata precettività della norma trova ulteriore riscontro, secondo il Ministero, anche nell’attuale disciplina contenuta nel DPR 137/12 che, all’art. 6 co. 4, prevede tra l’altro che «il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti». (norma analoga a quella prevista anche dall’art. 9 comma 6 DL 1/2012 conv. in legge 27/12). E l’art. 10 (contenente disposizioni concernenti gli avvocati) richiama espressamente il predetto art. 6 comma 4.
Quello del rapporto tra Università, Consiglio nazionale forense e Consigli dell’ordine locali è un tema oggetto di particolare attenzione, da parte della legge, in più punti.
Ai fini che in questa sede rilevano maggiormente il riferimento normativo più significativo è quello dell’art. 40 (Accordi tra Università e ordini forensi) il quale prevede che «…i consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni … con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci» (co. 1) e che «Il CNF e la conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono anche mediante la stipulazione di apposita convenzione … la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi per il perseguimento dei fini di cui al presente capo» (co. 2). Pertanto, mentre il primo comma, dedicato alle convenzioni a livello locale tra Dipartimenti/Facoltà e Consigli dell’ordine per la disciplina dei rapporti reciproci, prevede “una facoltà”, il secondo, relativo alle convenzioni-quadro a livello nazionale tra Consiglio nazionale forense e Conferenza dei Presidi, invece, contiene un obbligo per le parti di attivarsi per la piena collaborazione.
Secondo il Parere del Miur, dunque, i tirocini degli ultimi 6 mesi di università si possono fare già ora stipulando convenzioni in base alla normativa previgente o in base alla stessa legge forense.
La riforma dell’accesso alla professione forense costituisce uno dei gangli cruciali della legge, il cui centro si rinviene nella disciplina del tirocinio professionale, ispirata ad un progetto culturale volto a intensificare i rapporti tra Università ed enti rappresentativi dell’avvocatura, nell’auspicata valorizzazione delle sinergie tra preparazione teorica e formazione del professionista, al fine di una formazione universitaria professionalizzante.
Di tale progetto la legge si fa carico non limitandosi al piano della mera proclamazione ma passando a quello, più concreto, della sua attuazione, introducendo il c.d. “tirocinio anticipato”.
L’art. 41, co. 6, lett. d), infatti, modifica l’attuale disciplina dei corsi universitari, prevedendo che il tirocinio possa essere svolto «… per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall’articolo 40 …» (v. già art. 9, co 5 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”).
I punti che meritano di essere sottolineati alla luce di una lettura complessiva della normativa riguardano in primo luogo il significato da attribuire all’espressione “in concomitanza”, correntemente interpretata nel senso che il “tirocinio universitario” venga svolto durante il corso di studi, ma solo da studenti regolarmente iscritti, all’ultimo anno di corso, e possa avere al massimo una durata semestrale. Quest’ultimo limite temporale esclude, dunque, la possibilità di una pratica forense totalmente anticipata e contemporanea rispetto al corso di studi. Sul piano organizzativo le convenzioni potranno avere la forma più ampia, ma nel rispetto dell’attuale disciplina dell’esercizio del tirocinio di cui sopra; qualunque forma di collaborazione dovrà essere preceduta dalla stipulazione di una convenzione con il Consiglio nazionale forense e/o Ordini forensi.
L’elemento più significativo emergente dall’analisi della disciplina inerisce la circostanza che l’unico ente in cui può svolgersi il c.d. tirocinio anticipato (che si traduce, sul piano pratico, nella durata del tirocinio per dodici mesi successivi al conseguimento della laurea) è l’Università.
Si esclude, pertanto, il possibile coinvolgimento di studi legali, quand’anche convenzionati (dunque, lo studente che riuscisse ad inserirsi in uno studio legale non potrebbe vedersi riconosciuti i sei mesi di pratica).
3) Spunti di Riflessione sulle Cliniche Legali nell’ambito della Terza Missione dell’Università.
Il dibattito sulla Terza Missione dell’Università offre un’occasione per valorizzare l’esperienza delle cliniche legali che comincia ad affacciarsi, anche in Italia, come metodologia didattica che conferisce un valore aggiunto ai corsi di laurea in giurisprudenza.
Ispirate a una tradizione consolidata soprattutto nelle Law School statunitensi, con il termine cliniche legali vengono indicate esperienze tra loro anche molto diverse, sebbene tutte caratterizzate dalle necessaria partecipazione attiva degli studenti – secondo una metodologia improntata all’apprendimento attraverso l’esperienza, più che all’insegnamento frontale – e alla loro interazione diretta con i casi (reali e non simulati) oggetto di studio.
A prescindere dalle diverse tipologie di attività che gli studenti si trovano ad affrontare, l’interazione diretta con la realtà giuridica e sociale è una condizione non rinunciabile della metodologia delle cliniche legali, sia quando esse svolgono in via principale assistenza per azioni di contenzioso, sia quando l’attività prevalente è la mediazione con le istituzioni, la ricerca finalizzata a proposte legislative, la formulazione di raccomandazioni o altro ancora. Ed è proprio a partire da questo elemento irrinunciabile di impegno attivo rivolto alla realtà sociale e giuridica che la riflessione sul ruolo delle cliniche legali nell’ambito della terza missione dell’Università risulta produttiva, offrendo un’occasione, da un lato, per apprezzare alcune caratteristiche specifiche che le cliniche legali vanno assumendo nel panorama italiano e, dall’altro, aprendo il dibattito sulla terza missione dell’Università ad attività e esperienze non convenzionali e, almeno fino a oggi, non contemplate dai (discussi) criteri di valutazione dell’Università.
La visione di Terza Missione che si ricava dai documenti prodotti dall’Anvur risulta, infatti, riduttiva rispetto alle premesse che la stessa agenzia di valutazione del sistema universitario esplicita e riconosce come ambiti di un suo potenziale sviluppo. Con terza missione dell’ Università vengono indicate “l’insieme delle attività con le quali le Università (e in forme particolari gli enti di ricerca) entrano in interazione diretta con la società, fornendo un contributo che accompagna le missioni tradizionali di insegnamento (nel quale si realizza una interazione con una frazione particolare della società, gli studenti) e di ricerca (nella quale si interagisce prevalentemente con le comunità scientifiche)” (enfasi nell’originale). Fondamentale risulta la distinzione tra una terza missione rivolta alla “valorizzazione economica della conoscenza” e una di carattere “culturale e sociale” nell’ambito della quale “vengono prodotti beni pubblici che aumentano il benessere della società”. Le attività che possono essere ricondotte a questo secondo ambito sono certo molteplici ed eterogenee e, proprio per questo, non è possibile sottovalutare la difficoltà di determinare criteri di “misurazione” qualitativa. Questa presa d’atto non dovrebbe, tuttavia, fungere da giustificazione implicita per la situazione di sfavore in cui si vengono a trovare le attività con una vocazione di carattere culturale e sociale rispetto a quelle di valorizzazione economica della conoscenza, finendo inevitabilmente per disincentivare l’impegno verso le une e privilegiando quanto risulta più agevolmente “misurabile”. Poche sono infatti, a oggi, le iniziative culturali e sociali prese in considerazione dai criteri di valutazione dell’Università, con una prevalenza per quelle che possono vantare una tradizione consolidata come nel caso delle attività rivolte alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale (per esempio poli museali, siti archeologici etc.).
Una delle difficoltà messe in evidenza dalla stessa agenzia di valutazione è data dal fatto che le iniziative a carattere culturale e sociale “sovente vengono svolte dai singoli ricercatori e non dalle istituzioni”, ciò nonostante – si potrebbe aggiungere – difficilmente rientrano tra i prodotti della ricerca la cui tipologia viene predeterminata ai fini della valutazione individuale. Anche alla luce di queste considerazioni appare oggi urgente che l’Università rivendichi le cliniche legali come un’attività svolta istituzionalmente, un valore aggiunto di quei corsi di laurea in giurisprudenza dove sono state attivate, al di là del mero riconoscimento dei crediti curricolari come corso opzionale (cosa che già avviene in alcune sedi universitarie). Un valore aggiunto che certo si inscrive a pieno titolo nella terza missione dell’ Università senza, per questo, andare a detrimento delle due tradizionali missioni di didattica e di ricerca. È infatti opportuno sottolineare come la metodologia delle cliniche legali non possa essere ridotta a una didattica “professionalizzante”; esistono, infatti, altre sedi istituzionalmente deputate al perfezionamento della formazione in un’ottica rivolta alle professioni (es.: i Master e le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali). Al contrario, proprio attraverso le esperienze che si stanno sviluppando nel nostro Paese, sta emergendo una sorta di “via italiana” alle cliniche legali, in cui approccio teorico e apprendimento esperienziale si combinano produttivamente, così come la didattica e l’attività di ricerca. Sebbene nella metodologia delle cliniche legali l’interazione diretta con la realtà sociale sia un elemento imprescindibile, la collocazione di tali esperienze all’interno delle Università fa sì che lo scopo ultimo rimanga uno scopo formativo, in cui la produzione di sapere qualificato è il bene pubblico perseguito in via primaria.
Come già sottolineato, riflettere sulla funzione delle cliniche legali nell’ambito della Terza Missione dell’ Università risulta utile anche per definire più precisamente quali caratteristiche debbano avere le attività svolte dalle cliniche legali perché questa denominazione possa essere utilizzata propriamente. Una valutazione, questa, ancora più importante in una fase nella quale le cliniche legali si affacciano come sperimentazione del tutto nuova per la comunità accademica italiana.
Alla luce dell’imprescindibile funzione di interesse pubblico che l’ Università svolge, è infatti impensabile che ogni iniziativa didattica improntata all’apprendimento pratico, svolta in molti casi a favore di soggetti terzi, possa fregiarsi di un valore culturale e sociale aggiunto.
Nella tradizione anglosassone, le cliniche legali si legittimano anche attraverso un dichiarato intento di giustizia sociale che, visto il diverso sistema di accesso alla giustizia, non può essere semplicemente trasposto nella realtà italiana. Da questo punto di vista, la terza missione dell’ Università, così come elaborata nel contesto europeo e nazionale, fornisce uno strumentario utile per un’operazione di traduzione concettuale. La terza missione è volta infatti alla produzione di un bene pubblico – ovvero accessibile e fruibile dal maggior numero di soggetti possibili – finalizzato a incrementare il benessere sociale. Di conseguenza l’attività svolta dalle cliniche deve caratterizzarsi, in quest’ottica, come un’attività finalizzata allo sviluppo e alla promozione di una cultura giuridica aperta e consapevole, improntata alla promozione dei diritti, alla consapevolezza e alla partecipazione civile e, allo stesso tempo, accessibile a una comunità più ampia di soggetti rispetto agli attori giuridici tradizionali. In altre parole, le cliniche legali si propongono come attori che contribuiscono alla produzione di un bene pubblico fondamentale, quale è la cultura giuridica, traghettandolo dalla ristretta comunità dell’accademia o degli addetti ai lavori a una più ampia comunità sociale. Da questo punto di vista, esse si muovono nel solco di una tradizione che non è affatto estranea alla cultura giuridica italiana e che trova oggi uno strumento metodologicamente innovativo.
Il termine “bene pubblico” è quello utilizzato dall’ agenzia nazionale di valutazione dell’ Università per definire la Terza Missione. Se si guarda al Libro Verde intitolato Fostering and Measuring Third Mission in Higher Education Institution la funzione sociale della terza missione è descritta come un processo a doppio senso (two-way proccess), di co-produzione della conoscenza, dove l’apprendimento è caratterizzato da un rapporto di reciprocità non gerarchico. Nella metodologia delle cliniche legali l’insegnamento frontale è sostituito da un rapporto orizzontale con gli studenti, che vengono consapevolmente coinvolti in tutte le fasi del processo di apprendimento e produzione del sapere, nonché nella determinazione degli obbiettivi che si perseguono nell’interazione diretta con la società. Il rapporto bidirezionale si realizza inoltre con la realtà sociale alla quale si rivolgono le cliniche legali, sia nell’accesso alla conoscenza giuridica, sia per ciò che riguarda la sua stessa produzione, rispetto alla quale le esigenze che emergono dall’ interazione sociale hanno una funzione determinante di orientamento delle attività.
Il Libro Verde è stato preparato nell’ambito di un progetto finanziato dalla Commissione Europea sugli indicatori e le metodologie di valutazione ipotizzabili per la Terza Missione dell’ Università. Esso ha l’indubbio merito di mettere in guardia sulla possibilità di affidarsi a indicatori metrici quantitativi come unici criteri di valutazione. Stabilire se e in quale misura le singole esperienze di clinica legale realizzino un valore aggiunto, sia per la realtà sociale con la quale interagiscono, sia per la formazione universitaria, non è un compito semplice. Sembra tuttavia opportuno suggerire che indicazioni in tal senso possano solo scaturire da un dibattito ampio e aperto a sollecitazioni plurali.