In accoglimento del ricorso proposto dalla Clinica, la Corte di Cassazione ribadisce che nella pendenza del termine per proporre ricorso contro il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale il soggetto conserva la qualità di richiedente asilo in accordo con il disposto di cui alla Direttiva 2013/32/UE e secondo la previsione di cui all’art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 142/2015, secondo cui richiedente asilo è lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.
Ne consegue la competenza esclusiva del Tribunale – e l’incompetenza del giudice di pace – a provvedere sulla richiesta di convalida del trattenimento.
La Corte ribadisce che il richiedente asilo non può essere espulso, e che la qualità di richiedente asilo permane in capo al cittadino straniero fino alla scadenza del termine per proporre ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale.
Ne consegue che è manifestamente illegittimo il decreto di espulsione emesso nei confronti del cittadino straniero durante la pendenza del termine per impugnare il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale.