Il Tribunale di Roma dà ragione alla Clinica in tre procedimenti in materia di protezione internazionale.
Nel primo giudizio, il Tribunale accoglie il ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata e dichiara il diritto del ricorrente, cittadino del Senegal, al rilascio di un permesso di protezione speciale ex artt. 32 del D.lgs. n. 25/2008 e 19 TUI, commi 1 e 1.1, come novellato dal D.L. n.130/2020, convertito in legge n. 173/2020. Le gravi conseguenze sullo stato di salute del ricorrente, a seguito della situazione vissuta nel paese di origine, la necessità di un ciclo specialistico di sedute di psichiatria, che non ha potuto intraprendere a causa della grave situazione lavorativa e sanitaria italiana, nonché le gravi e documentate carenze del sistema sanitario senegalese, fondano una valutazione di inespellibilità del richiedente, che sarebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti ove rimpatriato nel paese di origine.
Nel secondo e nel terzo, con motivazioni sostanzialmente analoghe, i giudici riconoscono la protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 5, lettera c) e 14, lett. b), del D.lgs. 2007 n. 251, a due richiedenti colombiani. Per effetto della situazione di insicurezza e violenza che caratterizza i luoghi di provenienza e dell’incapacità dello Stato di offrire una protezione effettiva e duratura attraverso adeguate misure che possano impedire atti persecutori o danni gravi, a causa della corruzione dilagante in tutto l’apparato statale in generale e, in modo particolare, nei corpi di polizia, sussiste per i ricorrenti un pericolo reale e diffuso di essere sottoposti a trattamenti degradanti qualora facessero rientro in Colombia.
Le studentesse e gli studenti della Clinica hanno partecipato attivamente all’istruzione dei casi e alla redazione degli atti, sotto la supervisione degli avvocati della Clinica. A loro va il merito del buon esito dei ricorsi.